Il Decreto del Presidente della Repubblica 146 del 16 novembre 2018 attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra con nuove importanti novità tra cui una ridistribuzione delle responsabilità.
Le modifiche riportate sul nuovo DPR 146, che abroga il Regolamento UE 846/2006 e il precedente DPR 43/2012, sono diverse e importanti e la presa di coscienza delle stesse da parte di tutte le parti coinvolte, dai rivenditori di apparecchiature ad emissione gas fluorurati a manutentori e possessori, è assolutamente necessaria oltre che per un corretto uso per non incorrere in sanzione amministrativa compresa tra 7.000 e 100.000 euro.
A seguito di uno studio comparativo svolto a cura di H2H, scopriamo in dettaglio quali sono i punti principali che caratterizzano questa nuova Normativa.
Schema di accreditamento rivolto alle Persone Fisiche
Il DPR obbliga la certificazione con patentino e l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale per persone che svolgono attività quali:
– Controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalenti a meno di apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenente i gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalenti;
– Recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
– Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza;
– Smantellamento.
Tali attività vengono generalmente svolte su:
– Apparecchiature fisse di rigenerazione;
– Celle frigorifere di autocarri e rimorchi;
– Impianti anti-incendio;
– Commutatori Elettrici;
– Impianti di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse.
Schema di accreditamento rivolto alle Imprese
Il DPR obbliga inoltre l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale di tutte quelle imprese che svolgono attività ai sensi dell’art.8, comma 1, di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di:
– Apparecchiature fisse di refrigerazione (apparecchiatura che di norma non è in transito durante il suo funzionamento e comprende i sistemi movibili di climatizzazione);
– Condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– Celle frigorifere di autocarri e rimorchi;
– Impianti antincendio;
– Commutatori elettrici.
Ancora una volta secondo le stesse modalità e quantità di controllo delle perdite espresse in precedenza.
Istituzione di una Banca Dati
A sostituzione della Dichiarazione ISPRA, il cui termine teorico di comunicazione è previsto per il 31.05.2019, verrà istituita una Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio, la quale avrà il compito di tracciare l’intero ciclo di vita del Gas, partendo dalla vendita delle apparecchiature che lo contengono fino ad arrivare a tutte le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento delle stesse.
Per tanto nel complesso, a differenza del passato, la comunicazione dei dati sarà responsabilità di:
– Rivenditori, che inseriranno i dati di vendita e quelli relativi all’utente finale in caso di ricariche;
– Imprese Certificate incaricate di installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento, i quali dovranno essere necessariamente provvisti di Certificazioni indicare informazioni relative all’attività entro 30 giorni dalla stessa insieme ai dati relativi al possessore finale.
Oltre ad identificare soglie entro le quali si determinano obblighi e frequenza di controlli, l’aspetto più importante che si evidenzia dalla Normativa dunque è una totale ridistribuzione delle responsabilità, che va a toccare tutte le parti coinvolte nel processo per la quale sono necessarie competenze certificate e piena consapevolezza di ogni aspetto.
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